Il 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legislativo recante la “istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n. 46“. Il Decreto istituisce, con decorrenza dal 1° marzo 2022, un assegno ai genitori con figli a carico, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei per il sostegno alle famiglie. La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 e il pagamento dell’assegno decorrerà da marzo 2022.
In cosa consiste
L’assegno unico e universale per i figli a carico, costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Beneficiari
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Requisiti soggettivi richiedente
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e dunque:
- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Determinazione dell’assegno
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro oppure nel caso in cui non venga presentato, l’importo è erogato ai livelli minimi (50 euro).
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro oppure nel caso in cui non venga presentato, l’importo è erogato ai livelli minimi (25 euro).
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro oppure nel caso in cui non venga presentato, l’importo è erogato ai livelli minimi (15 euro).
Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro oppure nel caso in cui non venga presentato, l’importo è erogato ai livelli minimi (25 euro).
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili soltanto in corrispondenza di un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro.
Dal 2022 è riconosciuta poi una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Gli importi dell’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’Isee in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
Presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS, anche tramite gli istituti di patronato, da un solo genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS, anche tramite gli istituti di patronato, entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Erogazione del beneficio
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al genitore richiedente o, se espressamente specificato nella domanda, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. L’erogazione avviene mediante accredito su Iban o mediante bonifico domiciliato.
Per informazioni prenota una consulenza gratuita presso lo Studio Legale Mallozzi, Fiaschi & Partners